La responsabilità del link

È stata da poco pubblicata una sentenza contro Il Post e il suo direttore Luca Sofri che trovo contenga molti elementi di riflessione e di preoccupazione su come la rete è vista e interpretata non solo dall’opinione pubblica e dai media, ma anche dalle nostre istituzioni e dalla nostra magistratura. Quanto segue è un mio parere basato sulle mie (poche) conoscenze e studi giuridici, ma credo meriti un ragionamento pubblico con chi si occupa di rete e diritto.

I Fatti

Negli ultimi anni il giornale online “Il Post” ha pubblicato una serie di articoli che davano svariate indicazioni su come guardare le partite di calcio. Questi articoli rimandavano ai canali televisivi e a vari siti internazionali con un disclaimer che indicava che alcuni di essi potevano trasmettere le partire senza averne i diritti, quindi illegalmente. Sicuramente un gesto scomodo per chi ha i diritti ma che sembra rientrare da un lato nel diritto di cronaca e dall’altro nella sfera delle libertà individuali. Il Post non sta trasmettendo illegalmente i contenuti, ha semplicemente indicato chi li sta trasmettendo, peraltro avvisando del carattere potenzialmente illecito dei contenuti.

La Sentenza

La sentenza del Tribunale di Roma nel contenzioso intentato da RTI e Lega Calcio contro il direttore de Il Post Luca Sofri stabilisce un precedente su cui è opportuno soffermarsi per una riflessione. Il dispositivo della sentenza, infatti:

inibisce di diffondere con qualunque mezzo i link o anche solo i nomi (!) dei siti che trasmettono illegalmente le partite del campionato Italiano.

stabilisce in 10.000€ la sanzione per ogni violazione a prescindere dal fatto (danno) che poi qualcuno effettivamente abbia fruito di quei contenuti.

Il “link” e la responsabilità connessa

Il Link è la vera moneta del web. È l’unità che misura il sistema di relazioni e di scambio di energia online. La visibilità e la rilevanza online sono strettamente interconnesse con l’essere linkati “a” e “da” qualcuno. Chiunque operi su Internet conosce bene una norma non scritta della rete. Quando linko una cosa non sto pubblicando quel contenuto (non ne ho il controllo) e magari non sto nemmeno facendo endorsement, ma ne sto semplicemente indicando la via. Nessuno abitualmente, online, ascrive a chi linka la responsabilità del contenuto a cui linka. Al massimo quella di averlo linkato e di averne facilitato l’accesso. Ma siamo nel campo del giudizio etico, non approvo che tu indichi quella pagina, ma acconsento e non ti ritengo responsabile della pagina stessa.

Ritenere chi linka a una pagina web responsabile del contenuto di quella pagina web rischia di essere una grave invasione della  libertà di espressione. Il proprietario di quella pagina potrebbe cambiarne i contenuti a insaputa di chi lo ha linkato. Nel caso specifico i diritti potrebbero scadere e quella pagina, legale quando è stata linkata, potrebbe divenire illecita dopo o, addirittura (come è successo), i contenuti illeciti potrebbero trovarsi in un link nella pagina linkata.

Insomma attribuire a chi linka la responsabilità di cosa linka (o, peggio, di cosa linka chi si linka) è un’attribuzione di responsabilità scorrelata dall’oggetto che è causa della responsabilità (la pagina linkata) che rischia di essere contraria ai principi fondanti del nostro diritto che richiedono una correlazione diretta con la causa del danno per attribuire una responsabilità.

Anche intravedere una responsabilità concorsuale in chi linka, a meno che venga provato un fine specifico o un beneficio correlato (anche questo completamente assente nel caso de Il Post) non è facile. Ecco perché è importante capire che ritenere chi linka una pagina web automaticamente responsabile dei contenuti di quella pagina rischia di essere un passaggio troppo diretto, perché chi la linka non ne è l’autore, non la controlla e non ne beneficia.

Il problema

Se si concorda con la visione che non esiste un nesso causale diretto tra chi linka una pagina e i contenuti di quella pagina allora questa sentenza diventa preoccupante rispetto a due libertà fondamentali del nostro ordinamento, sancite dall’articolo 21 della Costituzione:

la libertà di espressione, seriamente minacciata in quanto chiunque, secondo il principio contenuto in questa sentenza, si troverebbe potenzialmente esposto a una forma imprecisata e incalcolabile di responsabilità per i contenuti presenti (o futuri!) delle pagine a cui linka: è, infatti, pratica sociale (il link) tanto comune quanto al di fuori della nostra possibilità oggettiva di controllo

la libertà di stampa, incredibilmente inibita da questa sentenza che impedisce al direttore di un giornale anche solo di nominare un fatto o un sito illecito, oggetto questo proprio della libertà tuteleta dall’articolo 21, e cioè quella, per un giornalista, di parlare dei fatti del mondo, compresi quelli illeciti.

I motivi

C’è da chiedersi se questo tipo di attribuzione di responsabilità accada per scelta deliberata del giudice o per una sorta di conclusione e interpretazione semplicistica della norma (magari a seguito di pressioni molto strutturate di soggetti attori in giudizio con grandi interessi economici alle spalle) che ancora non contempla e non accetta le dinamiche relazionali del Web.

È evidente che certi comportamenti e certi link possono contenere una compartecipazione al fatto e quindi essere giustamente passibili di responsabilità (fece discutere, comunque, anche il caso Pirate Bay dove una piattaforma commerciale, in quanto dotata di advertising, facilitava l’accesso e il download di materiale illegale attraverso link ) in cui a scopro di profitto si attui una pattaforma , ma forse merita una riflessione se tale attribuzione possa essere automatica in assenza di compartecipazione,  intenzione di distribuzione o facilitazione o, peggio, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito.

Di fronte a un orientamento della giurisprudenza sempre più netto, seppur in casi numericamente ancora limitati, forse, allora, vale la pena di fare educazione da un lato e avviare un dibattito sereno sul tema della responsabilità online dall’altro. La complessità relazionale del Web, infatti, rende l’interpretazione delle norme davvero difficile e soggetta a molti distinguo. Parlarne può, sicuramente, solo fare bene.

7 pensieri su “La responsabilità del link

  1. Andrea Contino (@Contz)

    Bel post Marco. So che AGCOM sta lavorando in questi giorni per la definizione di una regolamentazione sulle responsabilità web di un proprietario di un sito. Il confine tra chi pubblica e il creatore del contenuto ospitato è molto labile, tuttavia serve solo chiarezza più che disciplina in questi ambiti. Cosa che purtroppo ancora manca.

  2. Pingback: La sentenza contro Il Post e la responsabilità dei link ← P & P INVESTIGAZIONI INFORMA

  3. Piero Tagliapietra

    Diciamo che se lo fai in maniera sistematica e continua, il dubbio che non sia per amore di cronaca, ma per puro SEO viene. Oltretutto, questo tipo di scorciatoie per aumentare le impression, è piuttosto nota e, anche in questo caso è solo per aumentare le view, non per amore dell’informazione.

    Bisogna considerare anche che cosa è cronaca e cosa invece è “phishing for views” 🙂

  4. Marco Massarotto Autore articolo

    Da un lato, Piero… dall’altro il tema è, tecnicamente parlando da un punto di vista giuridico, il problema è un po’ diverso: quando sei responsabile di quello che linki? Btw il fatto che il post benefici di SEO o altro per quell’articolo non costituisce nemmeno lontanamente una causa di responsabilità diretta per le cose linkate.

  5. Giulio Pio

    Riporto un estratto della sentenza recuperato in rete: “benché il singolo articolo di informazione in ordine al fenomeno della diffusione gratuita in streaming della partite di calcio di maggiore interesse costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e di informazione, che si estende anche all’indicazione puntuale degli estremi dei fatti e dei suoi autori, il sistematico e ripetuto rinvio, mediante il link contenuto nel comunicato informativo delle singole partite in procinto di svolgimento sembra avere l’effetto non tanto di porre a conoscenza il pubblico dell’illiceità del predetto fenomeno – finalità al cui assolvimento non appare necessario il ricorso ad un link ipertestuale e che è possibile soddisfare, in modo più corretto ed efficace, attraverso il mero riferimento all’illiceità della diffusione delle partite su siti internet diversi da quelli dei licenziatari – quanto piuttosto, di offrire al pubblico medesimo uno strumento per l’immediata e facile individuazione dei siti ove è possibile vedere gratuitamente l’evento”.
    l’ho letta più e più volte e ogni volta mi è parso di capire che se i links riportati fossero stati privi del collegamento ipertestuale avrebbero reso la sua condotta lecita???

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